Ordine degli Ingegneri e Architetti

L’ordine degli Ingegneri e architetti è disciplinato dallo Statuto che ha ricevuto riconoscimento giuridico con il DECRETO 9 maggio 1995 n.63

Eccone un estratto principale che ne regolamenta le modalità di iscrizione

Estratto Art. 1

E’ costituito l’Ordine degli Ingegneri ed Architetti della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dalla legge 20 Febbraio 1991 n 28 e dal presente Statuto.
Hanno diritto di essere iscritti all’Ordine i laureati in Ingegneria o in Architettura che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o di Architetto e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente Statuto.

Estratto Art.5

(Iscrizione all’Ordine)
L’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri ed Architetti ed il rilascio del timbro, di cui al secondo comma dell’art. 19 della legge 20 Febbraio 1991 n 28, ai quali consegue il diritto di esercitare la professione di Ingegnere e di Architetto nel territorio della Repubblica di San Marino, sono disposti dal Consiglio dell’Ordine su istanza scritta dell’interessato, alla quale debbono essere allegati i
documenti comprovanti il possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti
dei cittadini sammarinesi;
2. avere residenza effettiva nel territorio della Repubblica di San Marino;
3. godere dei diritti civili;
4. avere conseguito la laurea in Ingegneria o in Architettura, al termine di un corso universitario di
durata almeno quinquennale, conferita da un’Università dello Stato o di altro Stato a condizione che
tale titolo di studio abbia valore legale nella Repubblica di San Marino;
5. aver conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale di cui all’art. 7 che segue;
6. aver compiuto il periodo di tirocinio di cui al successivo art. 8.
Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui al secondo comma che precede determina la cancellazione dall’Albo del interessato il quale ha tuttavia diritto di essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio dell’Ordine, allegando i documenti comprovanti il riacquisto dei requisiti medesimi.

ISCRITTI ALL’ORDINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo per iscrizione Ordine

Modulo per cancellazioe Ordine