Legge Quadro sulle libere professioni

 

Legge 20 Febbraio 1991 n° 28 – Legge Quadro sulle libere professioni

disciplina gli Ordini professionali all’interno della Repubblica di San Marino.

Decreto 23 novembre 1995 n.128 -Modifica Statuto dell’Ordine  “abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e di Architetto  a chi hasostenuto con esito positivo l’analoga prova d’esame in Italia”

 

 

Statuto dell’Ordine

Dalle direttive della Legge Quadro sono stati emanati  i Decreti attuativi per il riconoscimento giuridico degli Statuti dei vari Ordini.

Decreto 9 maggio 1995 n.63 – Statuto dell’Ordine degli Ingegneri e Architetti RSM.

Aggiornamento Statuto dell’Ordine decreto n. 128 del 23 Novembre 1995 

Decreto  DELEGATO 27 aprile 2011 n.66 – Albo Speciale dei Non Residenti

disciplina l’attività dei professionisti non residenti in Repubblica.

 

 

 

Scopo dell’ordine

L’Ordine degli Ingegneri e Architetti, nella piena autonomia sancita dalla legge 20 Febbraio 1991 n.28, non ha alcun fine di lucro e si propone di:

  1.  dettare, coordinare e far applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche della professione;
  2.  salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;
  3.  attuare le aspirazioni sociali degli iscritti e tutelare gli interessi dei medesimi;
  4.  vigilare sullo svolgimento della professione al fine di garantirne la correttezza e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;
  5.  adoperarsi per l’elevazione ed il progresso, sia sul piano morale che su quello scientifico e tecnico, della professione;
  6.  agevolare e promuovere l’aggiornamento professionale.

Oggetto della Professione

 

Sono di spettanza dell’Ingegnere e dell’Architetto il progetto, l’organizzazione, la conduzione, la stima ed i collaudi:

  1. dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare tutti i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni di ogni specie e per gli interventi successivi sulle medesime;
  2. dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di approvvigionamento, di deflusso e di comunicazione;
  3. dei lavori inerenti la produzione e la gestione di macchine, impianti e sistemi.

Sono altresì di competenza dell’Ingegnere e dell’Architetto i rilievi, le consulenze, le operazioni peritali e di estimo, gli studi e gli interventi sul territorio, nonchè quanto relativo ad ogni applicazione della fisica, della chimica e della geometria.

Norme Deontologiche

(doveri generali)

Ciascun iscritto all’Ordine, anche al di fuori dell’esercizio della professione di Ingegnere e di Architetto, deve tenere una condotta irreprensibile, improntata al decoro, alla dignità ed alla probità che si addicono alle sue funzioni.

 

Doveri nell’esercizio della professione

L’Ingegnere e l’Architetto, nell’esercizio delle loro funzioni, devono:
1. svolgere la propria attività professionale con lealtà, integrità morale e correttezza;
svolgere con fedeltà gli incarichi affidatigli dal cliente, fornendogli se richiesti, tutte le informazioni sull’attività in corso;
2. adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e curare costantemente la propria preparazione;
3. conservare il segreto sull’attività prestata e mantenere comunque la riservatezza;
4. mantenere la propria indipendenza nell’esercizio dell’attività professionale;
5. tutelare l’interesse del committente senza eludere l’applicazione corretta di norme legislative,
regolamentari e tecniche,
6. evitare situazioni di incompatibilità o comunque dichiararle al cliente;
7. rispettare ed applicare la legislazione vigente in materia di onorari per le proprie prestazioni professionali, astenendosi rigorosamente da illecita concorrenza;
8. rispettare le norme deontologiche degli ordini professionali di altri Stati quando si trovi ad operare, anche indirettamente, nei medesimi o quando entri in contatto con colleghi che vi operino, ove tali norme non contrastino col presente Statuto o con norme inderogabili dell’Ordinamento Sammarinese.

Divieti nell’esercizio della professione

E’ fatto divieto all’Ingegnere e all’Architetto di:
1. pubblicizzare in qualsiasi forma la propria attività professionale;
2. accaparrare la clientela offrendo prestazioni professionali a mezzo agenzie procacciatori;
3. usare espressioni sconvenienti ed offensive negli iscritti e nell’attività professionale:
4. accettare l’incarico di progettazione di opera oggetto di concorso in cui sia o sia stato consulente
dell’ente banditore o membro della Commissione Giudicatrice;
5. fornire prestazioni professionali a privati ricadenti nell’area oggetto di un piano urbanistico eseguito per incarico della Pubblica Amministrazione, sino all’avvenuta approvazione del piano stesso;
6. presentare con la propria firma progetti od elaborati concettualmente sviluppati da altri, senza il proprio intervento personale o direttivo;
7. prestare la propria firma o abbinarla a quella di tecnici diplomati;
8. presentare elaborati singolarmente senza la firma del Capo Gruppo o di tutti i componenti, qualora l’incarico sia affidato ad un Collegio professionale; accettare incarichi di consulente tecnico del Giudice o assumere funzioni di terzo arbitro o di arbitro unico in vertenze riguardanti un abituale cliente o per le quali abbia espresso in precedenza giudizio o parere.

Comportamento nei confronti dell’Ordine e dei colleghi

 

Al fine di rendere piu’ sereno e coretto lo svolgimento dell’attività professionale, l’Ingegnere e l’Architetto devono mantenere sempre nei rapporti con i colleghi e con l’Ordine un comportamento ispirato dalla lealtà ed al rispetto.
All’Ingegnere e all’Architetto è fatto divieto di:
1. attribuire qualificazioni denigrative ad altro Ingegnere ed Architetto, limitandosi esclusivamente ad oggettive valutazioni solo se chiamato ad esprimere giudizi sul suo operato;
2. accettare incarico professionale in sostituzione ad altro collega, subordinandone l’accettazione all’accertamento che quest’ultimo sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze e rimettendosi in difetto alle decisioni del Consiglio;
3. sostituzioni ad altro iscritto che stia per ricevere un incarico;
4. partecipare a concorsi quando le condizioni del bando siano state dichiarate inaccettabili dalConsiglio.
Ogni iscritto all’Ordine è inoltre tenuto a prestare la massima collaborazione al Consiglio, fornendo ogni chiarimento e documentazione richiesti.
Se nel corso della prestazione professionale il committente intendesse imporre la collaborazione con altro professionista, l’iscritto incaricato potrà rifiutarla.