Commissione per le Politiche Territoriali
La Commissione per le Politiche Territoriali è prevista dall’articolo 2 della Legge 3 ottobre 2007 n. 107. La Commissione è composta dai seguenti membri: a. il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura che la presiede; b. sette membri scelti in forma proporzionale tra i Gruppi Consiliari presenti nel Consiglio Grande e Generale; c. il Capitano di Castello avente competenza territoriale. Qualora sia oggetto d’interesse della seduta della Commissione, un’area del territorio comprendente più Castelli, possono partecipare alla seduta tutti i Capitani di Castello competenti. Nel caso in cui il Capitano di Castello versi nell’incompatibilità, la Giunta di Castello competente provvede a nominare un sostituito. Per quanto riguarda il diritto di voto, esso spetta al Presidente e ai sette membri di nomina consigliare in relazione ad ogni pratica esaminata dalla Commissione; mentre il diritto di voto al Capitano di Castello spetta esclusivamente in relazione alle pratiche di interesse pubblico e nel caso, siano presenti più Capitani di Castello, essi esprimeranno in modo concertato un unico voto, che viene considerato come voto di astensione qualora i Capitani non raggiungano una posizione unanime. Ciascun gruppo consigliare ha facoltà di farsi assistere alle sedute da un proprio esperto. Possono partecipare alle sedute della C.P.T. , ma senza diritto di voto, i Dirigenti degli Uffici Pubblici, il Presidente della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte (essi vengono invitati a partecipare dal Presidente) e anche un rappresentante degli Ordini e Collegi Professionali operanti nel settore urbanistica. Le sedute della Commissione sono valide con il raggiungimento della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.
Competenze
a) esprime pareri supportati da approfondimenti tecnici sulle osservazioni al Piano Regolatore Generale; b) definisce in maniera precisa e dettagliata gli obiettivi e le finalità cui i Piani Particolareggiati e relative Varianti devono rispondere; c) approva i Piani Particolareggiati e relative Varianti dopo averne verificate, la sostenibilità ambientale, la compatibilità paesaggistica, la fattibilità tecnica ed economica; d) approva gli schemi di convenzione; e) approva le tariffe del contributo di concessione; f) fornisce pareri, ove richiesti, al Consiglio Grande e Generale, alle Commissioni Consiliari e all’Ufficio Urbanistica sull’applicazione ed interpretazione della normativa edilizia ed urbanistica; g) promuove incontri pubblici con la popolazione residente al fine di garantire una corretta informazione dei soggetti interessati dagli interventi urbanistici; h) definisce le linee generali di politica di gestione del territorio e le priorità di intervento per la realizzazione di interventi pubblici e privati, volti ad un utilizzo sostenibile e razionale del territorio; i) adotta il regolamento dell’ufficio Urbanistica, il regolamento relativo al proprio funzionamento e la proposta di regolamento di attuazione e di esecuzione della Legge n.87/1995; l) delibera su ogni altra materia attribuitale con legge. La Commissione resta in carica per l’intera legislatura e rimane in funzione con poteri di ordinaria amministrazione sino al rinnovo.