Albo Speciale Non Residenti
L’abo speciale per i non residenti è stato normato dal DECRETO DELEGATO 27 aprile 2011 n.66 eccone i principali punti
Estratto Art. 1 Nell’Ordinamento della Professione di Ingegnere e di Architetto e Statuto dell’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto 9 maggio 1995, n. 63, dopo l’articolo 6 sono introdotte le seguenti disposizioni: Art. 6 bis E’ istituito l’ Albo Speciale degli Ingegneri e Architetti Non Residenti al quale possono iscriversi gli Ingegneri e Architetti regolarmente iscritti nelle liste “A” di uno degli Ordini degli Ingegneri o degli Architetti della Repubblica Italiana. Art. 6 ter L’iscrizione all’Albo Speciale degli Ingegneri ed Architetti Non Residenti, che consente di esercitare la libera professione di Ingegnere e di Architetto nel territorio della Repubblica di San Marino, è disposta dal Consiglio dell’Ordine, su istanza scritta dell’interessato, alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei seguenti requisiti: a) essere regolarmente iscritto alla lista “A” di un Ordine degli Ingegneri o di un Ordine degli Architetti della Repubblica Italiana; b) aver eletto un domicilio professionale nella Repubblica di San Marino; c) essere cittadino italiano; d) godere dei diritti civili; e) non versare in una delle condizioni di divieto o di incompatibilità di cui agli ultimi due commi dell’articolo Tutti i documenti di cui al comma che precede debbono essere regolarizzati con le imposte di bollo e non devono avere data anteriore di tre mesi a quella di deposito della domanda. Art. 6 quater Le iscrizioni di cui al precedente articolo 6 bis sono effettuate su conforme delibera del Consiglio dell’Ordine che deve essere adottata entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di deposito dell’istanza da parte dell’interessato. Nella valutazione dell’istanza debbono essere tenuti presenti solamente i requisiti di cui al precedente articolo 6 bis, non essendo necessaria l’abilitazione di cui al successivo articolo 7. Coloro che sono iscritti all’Albo Speciale Non Residenti in forza del precedente artitolo 6 bis esercitano la professione facendo uso di un timbro nominativo sammarinese riservato agli Iscritti non residenti. Art. 6 quinquies Coloro che sono iscritti all’Albo Speciale Non Residenti in forza di quanto stabilito dal precedente articolo 6 bis, nell’esercizio della professione in territorio sammarinese, sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari del presente statuto e debbono attenersi al rispetto di tutte le altre norme vigenti nell’ordinamento giuridico della Repubblica di San Marino.”.