Albo degli Ingegneri e Architetti
L’albo degli Ingegneri e degli architetti della Repubblica di San Marino è costituito dallo Statuto.
Che ha avuto riconoscimento giuridico con il DECRETO 9 maggio 1995 n.63
Eccone gli stralci principali che ne regolamentano le modalità di iscriversi :
Estratto Art. 1
E’ istituito l’Albo degli Ingegneri e degli Architetti della Repubblica di San Marino, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge 20 Febbraio 1991 n 28 e dal presente Statuto.
Estratto Art.6
(Iscrizione all’Albo)
L’iscrizione all’Albo degli Ingegneri e Architetti ed il rilascio del timbro, di cui al secondo comma dell’art. 19 della legge 20 Febbraio 1991 n 28, ai quali consegue il diritto di esercitare la libera professione di Ingegnere e di Architetto nel territorio della Repubblica di San Marino, è disposta dal Consiglio dell’Ordine su istanza dell’interessato, alla quale debbono essere allegati i documenti comprovanti l’assenza delle condizioni di incompatibilità di cui ai commi seguenti.
L’iscrizione all’Albo, e conseguentemente l’esercizio della libera professione di Ingegnere e di Architetto nella Repubblica di San Marino, è consentita a tutti gli iscritti all’Ordine, fatta eccezione per coloro che siano impediti o per legge o per quanto previsto dal contratto di lavoro dipendente.
L’iscrizione all’Albo è sospesa per chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche per le quali è prevista l’incompatibilità con qualsiasi attività professionale.